A fronte di tutti i possibili aggiustamenti relativi all’utilizzo e alla movimentazione del conto corrente, l’assegno bancario resta il veicolo principale, anche se non ha raggiunto il suo livello massimo di potenziale sviluppo in quanto il ricorso a forme di regolamento diverse dal denaro, almeno in determinati contesti, è stato storicamente vincolato non soltanto da aspetti legati alla tradizione, ma anche da problematiche di carattere giuridico. La rilevanza dell’assegno bancario tra gli strumenti di pagamento pone l’esigenza di assicurarne un uso corretto, e dò al fine di un più ampio affidamento presso il pubblico, il quale deve sempre poter contare sull’esistenza presso la banca trattaria di fondi destinati alla copertura.
Il problema è molto sentito tanto che l’art.146 del Testo Unico Bancario in materia bancaria, stabilisce che gli intermediari devono promuovere il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. Le preoccupazioni sono state sempre molte e stanno portando ad una situazione nella quale è possibile affermare senza tema di smentita che la “moneta elettronica”, ovvero i pagamenti effettuati attraverso l’utilizzo di documenti di legittimazione incorporati in supporti elettronici (cane di credito e carte identificative) dotati o meno di capacità elaborative autonome (carte intelligenti), sta finendo per superare del tutto il meccanismo degli assegni bancari. La materia degli assegni bancari negli ultimi anni, è stata oggetto di diversi interventi legislativi: in ordine di tempo, prima la legge n.197/91 che, nell’ambito della normativa volta a limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore, ha previstila non trasferibilità degli assegni di importo superiore a 15.000 curo e l’obbligo per le banche di segnalare al Ministro del Tesoro gli assegni, pari a tale importo o superiori, che siano pervenuti privi della clausola della non trasferibilità’; e poi il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507 che ha definito la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, chiarendo la depenalizzazione dei reati di emissione di assegni in assenza di autorizzazione e/o in difetto di provvista e stabilendo una specifica regolamentazione delle modalità di controllo dei nominativi di soggetti che si trovano ad aver commesso i reati, attraverso la segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbane cada (CAI).
Lo scopo di tutte le disposizioni normative è quello di garantire un utilizzo corretto della moneta bancaria, a garanzia della stabilità del sistema. Circa il fenomeno della postdatazione, pur non rappresentando un comportamento penalmente rilevante, deve essere evitato per tutta una serie di profili con effetti sulla rischiosità della gestione; occorre chiarire che l’accettazione di titoli della specie da parte delle banche, può contribuire a favorire una distorta e in taluni casi, più imprudente allocazione del credito. Inoltre l’utilizzo degli assegni postdatati può riconnettersi facilmente a fatti illeciti, tanto che va posta particolare attenzione al contesto in cui è richiesta l’operazione (caratteristiche economiche del cliente, frequenza delle operazioni) al fine di cogliere eventuali elementi sintomatici di fatti di usura o di riciclaggio.
D’altra parte, la postdatazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento a vista che l’ordinamento attribuisce all’assegno bancario. Essa infatti dà luogo ad un improprio assolvimento da parte dell’assegno della funzione tipica della cambiale, ossia di un differimento della obbligazione nel tempo. È evidente che l’orientamento deve essere in direzione di un rifiuto e di una rigidità relativa i all’acquisizione da parte delle banche di assegni postdatati a garanzia di operazioni di affidamento o comunque alla loro negoziazione, salvo che per l’immediato incasso”. Dal punto di vista tecnico l’assegno è un ordine alla banca di pagare a vista ad un certo soggetto a valere su disponibilità (derivanti sia da un deposito che da un’apertura di credito in conto corrente). L’ordine è esigibile se c’è la disponibilità di fondi e l’incasso dell’assegno deve avvenire sullo sportello presso il quale è tratto; in sostanza è tenuta a pagare non la banca nel suo insieme considerata, ma lo sportello presso il quale è tenuto il conto corrente sul quale l’assegno è stato tratto e sempre che vi sia la disponibilità dei fondi. Il titolo vale denaro dopo l’emissione solo se, alla presentazione all’incasso, va a buon fine. Assume valore liberatorio se la controparte lo accetta espressamente come pagamento. L’assegno nasce, per sua natura, come un titolo all’ordine, ma può essere tra-sformato in titolo al portatore attraverso una girata in bianco. È, inoltre, un titolo a rta, che non può divenire a scadenza, per cui l’eventuale postdatazione si deve ritenere come non apposta ed il titolo può essere presentato per l’incasso in qualunque momento. In relazione alla circolazione dell’assegno bancario, il soggetto che lo emette deve avere la disponibilità della somma al momento dell’emissione e deve assicurare la copertura dell’assegno per i 15 giorni successivi all’emissione’. Qualora un soggetto firmi un assegno definito a vuoto, vuol dire che si tratta di un assegno privo di copertura, ovvero di disponibilità per valuta. In questo caso la banca deve procedere all’appuramento formale dell’insolvenza del soggetto firmatario ovvero porre in essere la procedura del protesto dell’assegno. Qualora l’assegno venga presentato per l’incasso, l’operazione deve avvenire solo presso lo sportello o l’agenzia sulla quale è stato emesso. La “presentazione” ad altre agenzie della stessa banca o ad altre banche rappresenta un semplice “mandato ad incassare”. Il divieto di cambio degli assegni rappresenta un limite imposto dalla Banca d’Italia, la quale stabilisce che, un versamento di assegni, non è possibile prelevare in tutto l’ammontare dell’assegno che si sta versando. Se ciò accade, la banca sta prestando al cliente una somma in presenza di un fido di fatto di le non c’è una formale concessione, il che integra l’ipotesi di un con to bancario sanzionabile.
In questi casi, per rendere regolare la posizione del cliente nei confronti della banca, e della banca stessa nei confronti della Banca d’Italia, occorre procedere alla concessione al cliente di uno specifico fido per negoziazione assegni. L’assegno bancario è un documento con il quale il cliente crea disponibilità a favore del beneficiario. Esso è assimilabile ad una cambiale tratta nella quale il traente è il titolare del conto corrente e la banca ha il ruolo di il trattario. Siffatta individuazione della fattispecie, seppure di carattere sommario, ridefinire la differenza tra l’assegno bancario e l’assegno circolare: mentre per il primo abbiamo i tre soggetti summenzionati, nel secondo si registra la presenza soltanto della banca che è abilitata ad emettere assegni circolari o che convenzionata con una banca autorizzata e del beneficiario, in altre parole, l’assegno circolare è assimilabile ad un pagherò cambiario emesso da una banca su richiesta di un cliente.
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